IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il regolamento UE n. 651/2014 della Commissione  europea  del
17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con
il mercato interno, in applicazione degli  articoli  107  e  108  del
trattato  e,  in  particolare,  l'art.   33   relativo   agli   aiuti
all'occupazione  di  lavoratori  con  disabilita'  sotto   forma   di
integrazioni salariali; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante   disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri; 
  Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per  il  diritto
al lavoro dei disabili e, in particolare, l'art. 13, comma  5,  della
legge 12 marzo 1999, n. 68, che demanda ad un  decreto  del  Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, la  definizione  dell'ammontare  delle
risorse del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, che  vengono
trasferite all'INPS a decorrere dal 2016 e rese  disponibili  per  la
corresponsione  dell'incentivo  ai  datori  di  lavoro,  nonche'   la
definizione dell'ammontare delle risorse attribuite al Ministero  del
lavoro  e  delle  politiche  sociali  per  progetti  sperimentali  di
inclusione lavorativa  delle  persone  con  disabilita',  decreto  da
aggiornare  annualmente  al  fine  di  attribuire  le   risorse   che
affluiscono al predetto Fondo per il versamento dei contributi di cui
all'art. 5, comma 3-bis, della legge n. 68 del 1999; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  303,  recante
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri; 
  Vista  la  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  recante  legge  di
contabilita' e finanza pubblica; 
  Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante  riordino
della disciplina riguardante il  diritto  di  accesso  civico  e  gli
obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni  da
parte delle pubbliche amministrazioni; 
  Visto il decreto-legge 12  luglio  2018,  n.  86,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97 recante  disposizioni
urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei  Ministeri  dei
beni e delle attivita'  culturali  e  del  turismo,  delle  politiche
agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e  della  tutela  del
territorio e del mare, nonche' in materia di famiglia  e  disabilita'
e, in particolare, l'art. 3, comma  1,  lettera  d),  numero  1,  che
prevede che la Presidenza del  Consiglio  dei  ministri  esercita  le
funzioni di espressione del  concerto  in  sede  di  esercizio  delle
funzioni di competenza statale  del  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali in materia di Fondo per il diritto  al  lavoro  dei
disabili, di cui all'art. 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68; 
  Vista la legge 27  dicembre  2019,  n.  160,  recante  bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2020  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022 che,  all'art.  1,  comma  332,
prevede che lo stanziamento del Fondo per il diritto  al  lavoro  dei
disabili, di cui all'art. 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999,  n.
68, e' incrementato di 5 milioni di euro nell'anno 2020; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4  settembre  2019
di costituzione del nuovo Governo; 
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  del  24
febbraio 2016, adottato ai sensi dell'art. 13, comma 5,  della  legge
n.  68  del  1999,  che,  a  decorrere  dall'anno  finanziario  2016,
attribuisce all'INPS a valere sul Fondo per il diritto al lavoro  dei
disabili, risorse pari ad euro 20.000.000 per la corresponsione degli
incentivi ai datori di lavoro; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  21
novembre  2019  che,  a   decorrere   dall'anno   finanziario   2020,
attribuisce all'INPS, a valere sul Fondo per il diritto al lavoro dei
disabili, le ulteriori risorse pari  ad  euro  1.915.742  annui,  per
complessivi euro 21.915.742,00; 
  Visto il decreto del Ministero dell'economia  e  delle  finanze  n.
234861 del 22  novembre  2019,  che  ha  disposto  la  variazione  in
aumento, pari  ad  euro  1.200.789,  allo  stato  di  previsione  del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali capitolo  3892  «Fondo
per il diritto al lavoro dei disabili»; 
  Visto il decreto del Ministero dell'economia  e  delle  finanze  n.
254657 del 18 dicembre 2019, che ha disposto la variazione in aumento
pari ad euro 1.298.982 allo stato di  previsione  del  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali capitolo 3892 «Fondo per il  diritto
al lavoro dei disabili»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del  30
dicembre 2019, di ripartizione  in  capitoli  delle  Unita'  di  voto
parlamentare relative al  bilancio  di  previsione  dello  Stato  per
l'esercizio finanziario 2020  e  per  il  triennio  2020-2022  e,  in
particolare, la Tabella 4, che ha assegnato al capitolo  3892  «Fondo
per il diritto al lavoro dei disabili» una disponibilita', in termini
di competenza, per l'anno 2020, pari a euro 71.915.742; 
  Considerato che,  sulla  base  delle  comunicazioni  dell'INPS,  le
risorse trasferite relativamente all'annualita' 2019, valutate  anche
su base pluriennale con riferimento alla durata dell'incentivo,  sono
insufficienti a garantire ai datori di  lavoro  privati  che  abbiano
fatto richiesta di accesso agli incentivi; 
  Considerato l'andamento della spesa  e  al  fine  di  garantire  ai
datori  di  lavoro  privati  l'accesso  agli  incentivi,   si   rende
necessario  disporre   l'integrale   trasferimento   all'INPS   degli
ulteriori 50 milioni di euro  disponibili  a  valere  sull'annualita'
2020, senza trattenere alcuna risorsa in capo al Ministero del lavoro
e delle politiche sociali per le finalita' di cui al secondo  periodo
del comma 4 dell'art. 13 della legge n. 68 del 1999; 
  Vista la nota del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del
26 maggio 2020, con cui si richiede il trasferimento  all'INPS  delle
risorse di euro 50.000.000 a valere  sul  Fondo  per  il  diritto  al
lavoro dei disabili, e delle risorse, di euro 2.499.771, versate  nel
IV e V bimestre 2019 dai datori di lavoro al Fondo per il diritto  al
lavoro dei disabili per contributi esonerativi ai sensi dell'art.  5,
comma 3-bis della legge n. 68 del 1999; 
  Vista la nota del Ministero dell'economia e finanze del  14  maggio
2020, con la quale si comunica di non avere  osservazioni  in  merito
all'adozione del presente provvedimento; 
  Vista la nota del Capo dell'Ufficio  per  le  politiche  in  favore
delle persone con disabilita', datata 5 giugno 2020, che  esprime  il
nulla osta al prosieguo dell'iter del presente provvedimento, accolte
le modifiche formali richieste; 
  Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                     Risorse attribuite all'INPS 
 
  1. Fermo restando il trasferimento  delle  risorse,  pari  ad  euro
21.915.742, a valere sul  Fondo  per  il  diritto  al  lavoro  per  i
disabili di cui all'art. 13, comma 4, della legge n. 68 del 12  marzo
1999, disposto dall'art. 1, comma 1, del  decreto  del  Ministro  del
lavoro e  delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze  del  24  febbraio  2016,  nonche'  dal
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21  novembre  2019,
che  qui  si  intendono  integralmente  richiamati,  ai  fini   della
corresponsione dell'incentivo di cui all'art. 13, commi  1  e  1-bis,
della legge 12 marzo  1999,  n.  68,  sono  trasferite  all'INPS  per
l'annualita' 2020: 
    a) le risorse, per complessivi euro 2.499.771, versate nel IV e V
bimestre 2019 dai datori di lavoro al Fondo per il diritto al  lavoro
dei disabili per contributi esonerativi ai sensi dell'art.  5,  comma
3-bis della legge n. 68 del 1999; 
    b) le risorse, pari ad euro 50.000.000, a valere sul Fondo per il
diritto al lavoro dei disabili di cui all'art.  13,  comma  4,  della
legge n. 68 del 1999, annualita' 2020. 
  Il presente decreto e' inviato ai competenti organi di controllo  e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 6 luglio 2020 
 
                                                 Il Presidente        
                                           del Consiglio dei ministri 
                                                    Conte             
Il Ministro dell'economia 
    e delle finanze 
       Gualtieri 

Registrato alla Corte dei conti l'11 agosto 2020 
Ufficio controllo atti  P.C.M.  Ministeri  della  giustizia  e  degli
affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 1801